Eccessiva onerosità sopravvenuta: risoluzione possibile anche per il contratto preliminare

Fondamentale però che si possa ricondurre l’accordo allo schema e al meccanismo del contratto ad esecuzione differita

Eccessiva onerosità sopravvenuta: risoluzione possibile anche per il contratto preliminare

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è ipotizzabile anche per il contratto preliminare perché quest’ultimo ben può ricondursi allo schema e al meccanismo del contratto ad esecuzione differita in considerazione della sua prevista coercibilità e della sua imprescindibile connessione con il contratto definitivo con cui concorre a realizzare la fattispecie traslativa. In tal senso, la relativa valutazione della sopravvenienza dell’alterazione del sinallagma non può prescindere dalla considerazione e valutazione del regolamento fissato per l’adempimento delle prestazioni corrispettive nel contratto definitivo.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 10373 del 20 aprile 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla controversa cessione di una attività di autoscuola, aggiungono che, Codice Civile alla mano, per poter determinare la risoluzione del contratto, l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione richiede l’incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato, questo, di natura oggettiva che qualifica un evento in base all’apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l’intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), oltre che per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza.
In Appello si è respinta l’ipotesi della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del preliminare, ritenendo che oggetto del trasferimento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva essere l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’autoscuola, bensì l’intera azienda, perché le autorizzazioni amministrative all’esercizio di un’attività di impresa, avendo carattere personale, non sono riconducibili tra i beni che compongono l’azienda.
Pertanto, il giudice d’Appello ha ritenuto ingiustificato il rifiuto dell’acquirente di addivenire alla stipula del definitivo, rigettando la sua domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e accogliendo, viceversa, la domanda, avanzata dal venditore, di ritenzione della caparra, interpretandola come conseguente all’esercizio giustificato del recesso.
Analizzando i dettagli della vicenda, i magistrati di Cassazione osservano che le parti avevano convenuto che il venditore si impegnava a non aprire o gestire un’altra autoscuola nel Comune per i successivi dieci anni e questo impegno aveva trovato corrispettivo nel maggior prezzo di 180mila euro stabilito con la seconda scrittura, perché i contraenti erano consapevoli, all’epoca dell’accordo, del numero contingentato, in rapporto al territorio e al numero di abitanti, di autorizzazioni all’apertura di nuova autoscuola.
Pertanto, per statuire sulla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e per controllare la permanenza dell’equilibrio del sinallagma, il giudice d’Appello avrebbe dovuto ancor prima interpretare la volontà contrattuale e la giustificazione corrispettiva del prezzo più elevato stabilito con la seconda scrittura, senza ignorare, né tanto meno liquidare con la non cedibilità della licenza, le espressioni utilizzate dalle parti quali “l’importo totale della cessione della licenza di autoscuola”.
Anche perché, osservano i giudici di Cassazione, le espressioni con le quali, nei negozi relativi alla cessione di aziende, si dichiari che il titolare attuale si impegna a cedere o cede le relative licenze commerciali e autorizzazioni amministrative, in genere, vanno intese nel senso più limitato, avente piena efficacia giuridica, dell’assunzione di un obbligo, da parte del cedente, a rinunciare alle licenze a lui intestate e a non opporsi alla concessione di una nuova licenza al cessionario, e ciò perché tale patto non viola il principio della personalità ed intrasmissibilità delle autorizzazioni amministrative, ma è anzi diretto ad assicurarne l’osservanza.
Così, nell’ottica della volontà contrattuale espressa dalle parti, nella vicenda in esame, la previsione dell’obbligo di retrocessione delle licenze avrebbe anche potuto essere intesa non già come manifestazione di un consenso volto a un effetto giuridico impedito dalla normativa pubblicistica, ma come espressione dell’assunzione di un obbligo, da parte della cedente a non ostacolare la concessione di una nuova licenza al cessionario.
Ma era accaduto che, tra la stipula delle due scritture di cessione, con la determinazione del prezzo e l’invito alla stipula del definitivo formulato dal venditore, per ‘decreto legge’ (e, perciò, in via d’urgenza), l’attività di autoscuola era stata liberalizzata, sicché era venuta meno la limitazione del loro numero in relazione alla quantità di abitanti per territorio.

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